Riferimenti di Legge

Il testo unico delle leggi sulla pesca sia in acque interne che marittime (R.D. 8 ottobre 1931 n° 1604 – G.U. 23/01/1932) prevede all’art. 31 – Capo IV – Della Vigilanza – che, tra gli altri, anche le Associazioni …(omissis) possono nominare e mantenere a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche che in quelle private.

L’art. 138 R.D. 18 giugno 1931, n° 773 – Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza – elenca i requisiti di cui devono essere in possesso le guardie particolari.

L’art. 254 del R.D. 6 maggio 1940, n° 635 “Regolamento di esecuzione del TULPS” dispone che” Le guardie particolari giurate vestono l’uniforme o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi l’una e l’altro, dal Prefetto su domanda del concessionario” …(omissis) Si applicano alla divisa o al distintivo le disposizioni dell’art. 230 dello stesso regolamento.

Art. 230 – Nessuna divisa o uniforme può essere adottata…(omissis) se non sia stata approvata dal prefetto, al quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.

Ogni successiva variante alla uniforme approvata deve essere sottoposta alla preventiva approvazione del prefetto.

Il D.L. 31/03/1998, n° 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali …(omissis) stabilisce all’art 163 punto 3) …(omissis),sono trasferite alle Provincie le seguenti funzioni e compiti amministrativi:

a) …(omissis)

b) il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca in acque interne e marittime, di cui all’articolo 31 del regio decreto 8/10/1931, n° 1164 e all’art. 22 della legge 14/07/1965 n° 963.

Con delibera n° 11 del 24/3/2007 il Consiglio Federale della FIPSAS ha autorizzato il Presidente Federale a delegare, a mezzo apposite procure, i Delegati Provinciali a presentare le richieste di rilascio e rinnovo dei decreti di riconoscimento agli Enti competenti.

Procedura rilascio decreto

Le gg.gg.vv. sono tesserati della federazione in possesso del decreto di “Guardia ittica volontaria” rilasciato ai sensi delle norme vigenti e svolgono la loro attività in modo del tutto volontario e gratuito coordinate in ciò dal Delegato Provinciale o, laddove designato, dal coordinatore o responsabile dell’attività di vigilanza.

Stante l’avvenuto decentramento amministrativo deputate al rilascio del decreto sono generalmente le Province le quali, in molti casi, hanno regolamentato in modo autonomo le procedure per il rilascio e quindi a queste va fatto riferimento.

Al di là comunque delle procedure burocratiche previste va premesso tuttavia che in primo luogo occorre accertare che coloro che aspirano a divenire guardie volontarie FIPSAS siano persone ben motivate oltre che consapevoli del fatto che è anche dal loro comportamento che si determina nell’opinione pubblica, e nei pescatori in primo luogo, l’immagine della federazione quale associazione che tutela i loro diritti.

Essendo inoltre “l’informazione e la prevenzione” gli obbiettivi primari della loro attività, è evidente la necessità che le stesse siano a perfetta conoscenza delle norme che regolano l’esercizio dell’attività di pesca e che abbiano una informazione sufficiente su ambiente e biologia della fauna ittica.

A tal fine è opportuno che le Sezioni Provinciali promuovano, laddove non vi provvedano altri Enti, corsi di formazione specifici coinvolgendo, con il ruolo di Istruttori, funzionari della pubblica amministrazione che, per i vari aspetti, sono esperti conoscitori delle materie rientranti nelle funzioni delle gg.gg.vv. (biologia, polizia amministrativa, ecc..).

Ciò stante il Delegato Provinciale provvederà ad inoltrare domanda (vedi modulistica) con la prevista documentazione allegata.

Di norma i requisiti di cui deve essere in possesso l’aspirante gg.gg.vv. sono:

– essere cittadino italiano;

– avere raggiunto la maggiore età;

– essere in possesso del titolo di studio della scuola   dell’obbligo;

– non aver subito condanna penale, anche non   definitiva, né di avere procedimenti penali in corso   di qualunque genere e natura e né di aver usufruito   dell’art. 162 e 162/bis del C.P. e artt. 444 e 445 del   C.P.P.;

– essere in possesso dell’idoneità allo svolgimento   dell’attività di guardia giurata accertata da un   medico del Servizio Sanitario Nazionale.

Chiunque sia interessato a conseguire il Decreto di Guardia Giurata Volontaria ittica e/o ambientale e voglia prestare la propria attività sotto l'egida della FIPSAS è invitato a rivolgersi alla Sezione Provinciale  della Provincia di residenza ove potrà essere informato sulle relative modalità anche alla luce di eventuali regolamenti locali.

Compiti e funzioni

Considerato che “ la prevenzione e l’informazione “ devono essere una costante nell’attività quotidiana delle gg.gg.vv. della federazione di seguito si elencano compiti e funzioni che le stesse debbono assolvere:

– Promuovere l’informazione sulla legislazione vigente in materia di pesca e, possibilmente, su ciò che concerne le problematiche ambientali;

– Collaborare con gli Enti istituzionalmente competenti in materia di inquinamento “segnalando” tempestivamente i fatti di cui si è venuti a conoscenza e, se possibile, l’origine;

– Segnalare alle Province stati di difficoltà della fauna ittica e collaborare al fine del suo recupero per il trasferimento in ambienti che ne possano garantirne lo sviluppo;

– Accertare e contestare le violazioni riscontrare a carico dei praticanti l’esercizio dell’attività di pesca;

– Provvedere, nelle acque in proprietà od in concessione, oltre all’attività di vigilanza, alle attività di ripopolamento ittico, sia d’obbligo che di iniziativa, e al mantenimento in stato di efficienza delle tabelle segnaletiche;

– Partecipare alle iniziative di tutela degli ambienti acquatici, sia a carattere informativo che operativo, promosse direttamente dalla federazione o in compartecipazione con Enti o altre Associazioni;

– Collaborare con le Autorità competenti, mettendosi a disposizione, in caso di pubbliche calamità previo inserimento negli Elenchi della Protezione Civile.

Condividi su: