Chiarimenti normativa vigente

LEGGE REGIONALE n.11/2012

In seguito alle costanti richieste di chiarimenti normativi con particolare riferimento al versamento della tassa di concessione per l’esercizio della pesca sportiva previsto nella  Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11, vi sintetizziamo quanto segue:

 
 

1) la licenza di pesca sportiva è costituita esclusivamente dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione (bollettino postale di euro 22,72) accompagnata da un documento valido;

2) i ragazzi minori di anni dodici non pagano la licenza se accompagnati da un maggiorenne munito di licenza;

3) i ragazzi minori di anni diciotto devono pagare la licenza, questo fino a quando non saranno istituiti ufficialmente i corsi specificati nella legge per l’esonero .

4) coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età sono esonerati dal pagamento della licenza.

 

Dopo diverse richieste di chiarimento la Regione Emilia Romagna informa le Province che la licenza di pesca regionale è valida su tutto il territorio nazionale mentre non sono valide le esenzioni previste dalla nostra normativa. Per cui i pescatori che intendono andare a pescare in altre regioni devono sempre prima informarsi presso i corrispondenti Uffici pesca della Provincia o presso le Associazioni di pescatori locali (tipo FIPSAS) e se richiesto dovranno munirsi della ricevuta di versamento costituente la licenza, anche se appartenenti a una categoria esonerata sul proprio territorio regionale.

 

 

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